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Digitale e turismo: vantaggi economici per chi li sposa

Tempo di lettura 4 minuti

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Il rilancio della cultura e del turismo in Italia passa anche attraverso il digitale: è questa la logica che sottende il “Decreto cultura” convertito in legge la scorsa settimana.

La legge n.106 del 29 luglio 2014 (di conversione del Dl 31 maggio 2014, n.83), “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, contiene una gamma amplissima di misure.

Il patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura

Al Titolo I sono compresi:

  • l’ “art bonus”, con lo scopo di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
  • gli interventi per la realizzazione del “Progetto Pompei”;
  • le misure per la tutela della Reggia di Caserta;
  • le disposizioni per la tutela del decoro dei siti culturali;
  • le disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
  • le disposizioni per il cinema, l’audiovisivo e le attività culturali in generale;
  • le misure per favorire l’occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

La digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Almeno altrettanto significativi sono i provvedimenti compresi al Titolo II, denominato “Misure urgenti a supporto dell’accessibilità del settore culturale e turistico”. Sotto questo capitolo, infatti, s’introduce un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi recettivi.

Vediamo dunque in dettaglio cosa prevede l’articolo 9 della nuova legge.

Al fine di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, lo Stato concede un credito d’imposta per i periodi d’imposta 2014, 2015, 2016 in favore degli “esercizi recettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari” (art.9, comma 1).

Il credito è nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (art. 9,comma 2), che includono le spese relative a:

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

L’importo massimo complessivo del credito d’imposta è di 12.500 euro nei periodi d’imposta indicati sopra. “La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.”

Da segnalare che (art.9, comma 1) si estende l’agevolazione anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator specializzati nel turismo incoming, per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive messe a disposizione.

Sul piano strutturale, inoltre, la legge prevede altri crediti d’imposta anche per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art.10).

D’interesse pure i requisiti aggiuntivi previsti all’art. 11 bis per considerare start up innovative anche le società che hanno per oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale. In deroga alla normativa vigente, queste imprese possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Se sono costituite da persone fisiche che non hanno compiuto 40 anni all’atto della costituzione, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

L’amministrazione del patrimonio culturale e del turismo

Il Titolo III della legge, infine, contiene una serie di articoli che hanno come obiettivo la semplificazione, la trasparenza e lo snellimento delle procedure in materia di beni culturali e paesaggistici.

Sempre in materia di imprenditorialità turistica, la nuova legge punta a semplificare gli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo (art.13), disponendo la soggezione dell’avvio e dell’esercizio delle relative attività alla segnalazione d’inizio attività (SCIA).

Su tre temi ancora dovremo attendere grandi novità:

  1. la riorganizzazione del Ministero dei beni culturali;
  2. l’esito che produrrà il neo-costituito gruppo di lavoro sul tax free shopping, che dovrà individuare criteri e principi per la disciplina dei contratti d’intermediazione finanziaria tax free shopping;
  3. il riordino e la razionalizzazione dell’Enit-Agenzia nazionale per il turismo.

L’Enit viene infatti trasformata in ente pubblico economico allo scopo di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica, anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di Expo 2015. Per perseguire la sua missione di promozione del turismo, l’Enit ora interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero.

Anche nel suo caso (art.16, comma 2), grande importanza dev’essere data agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale “Italia.it”, “anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura”.

Tramite un’apposita convenzione triennale, saranno anche definiti procedure e strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica nazionale (art. 16, comma 7, f-bis).

Il testo completo della legge 29 luglio 2014, n. 106 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale

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